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Condizioni generali di Contratto

Art. 1) Definizioni e contenuto

Il Contratto di vendita di pacchetto turistico è composto, oltre che dalle presenti Condizioni Generali, dalle condizioni specifiche eventualmente pattuite di volta in volta fra le parti, nonché dal catalogo, depliant, opuscolo o programma fuori catalogo consultabili e stampabili tramite internet. Le condizioni di cui sopra si applicano esclusivamente ai contratti di vendita di pacchetto turistico per tali intendendosi ai sensi dell.art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero che si estendono per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto o all.alloggio che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”. I termini contraente e consumatore vengono qui utilizzati con generico ed indifferenziato riferimento ad una qualsiasi delle due figure disciplinate dall.art. 5 Decr. Legisl. 111/95. Per organizzatore si intende colui che realizza il pacchetto turistico come sopra definito.

Art. 2) Normativa di riferimento

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l.offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione preventiva di viaggio consegnata o trasmessa al Consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 11/95.

Art. 3) Prenotazioni

La domanda di prenotazione del pacchetto dovrà essere effettuata via fax, email o richiesta telefonicamente alla Le Reve house Adventure. L.accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento e nel luogo dal quale l.organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo email, fax o sistema telematico. L.agenzia di viaggio venditrice, in possesso di regolare licenza, dovrà rilasciare al consumatore, ai sensi dell.art. 6 del Decr. Legisl. 111/95, conferma del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. L.agenzia di viaggio venditrice ha nei confronti dell.organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell.art. 1.3 CCV oltre che di venditore ex. Art. 4 Decr. Legisl. 111/95, acquistando diritti e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall.organizzazione in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell.inizio del viaggio.

Art. 4) Pagamenti

All.atto della prenotazione dovranno essere versati la quota di iscrizione e un acconto pari al 30% della quota di partecipazione. 30% versato con bonifico 60 Giorni prima dell-inizio del Pacchetto. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima dell.inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza, dovrà essere versato l.intero ammontare al momento della prenotazione. La mancata osservanza di queste condizioni da parte del cliente autorizza l.organizzatore ad annullare le prenotazioni già confermate. Nel caso in cui la prenotazione non sia accettata, l.organizzatore rimborserà al cliente integralmente quanto da questi corrisposto.

Art. 5) Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato dal prezzo esposto più il costo delle tasse di prenotazione, eventuali tasse aeroportuali ed eventuali costi ottenimento visti consolari e potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in maniera direttamente proporzionale a variazioni di uno solo dei seguenti elementi:costi di trasporto, incluso il costo del carburante;diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio diversi applicati al pacchetto in questione.

Art. 6) Recesso e annullamento del Consumatore

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare il corrispettivo del recesso di cui infra, nelle seguenti ipotesi: aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura eccedente il 15% da quanto concordato; modifica significativa di altro elemento essenziale del contratto (per tale intendendosi qualunque variazione su elementi oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato) proposta dall.organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui al precedente comma, il consumatore ha alternativamente diritto: ad usufruire di un altro pacchetto turistico di importo equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dalla proposta di annullamento e di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall.Organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate ai precedenti commi del presente articolo, sarà addebitato a titolo di corrispettivo per il recesso somme non superiori a quelle qui di seguito elencate: 30% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza 50% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza 75% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza 100% della quota di partecipazione dopo tali termini Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili all.organizzazione, durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L’agenzia di viaggi o l’organizzatore non è tenuto ad avvisare o controllare la validità dei documenti per l’espatrio del consumatore.

Art. 7) Annullamento del pacchetto turistico

Nell.ipotesi in cui, prima della partenza, l.organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, uno dei diritti di cui al secondo comma del precedente art. 6 e nelle modalità di cui al 3° comma dello stesso articolo, sempre che l.annullamento non dipenda da fatto a lui imputabile. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l.annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto in uno dei documenti di cui al precedente art. 1, 1° comma sempre che tale annullamento sia stato comunicato nel termine precedente la data della partenza ivi indicato.

Art. 8) Chiarimenti in materia di recesso

Gli effetti del recesso del consumatore o dell.aumento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati dai precedenti articoli 6 e 7 il cui contenuto riproduce il disposto degli art. 12 e 13 Decr. Legisl. 111/95. Pertanto le clausole contenute nei citati art 6 e 7 rispettano il giusto equilibrio tra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell.art. 1469 ter cod. civ. (introdotto dalla I.52/96 di attuazione dalla direttiva 93/13 CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) secondo cui “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge”.

Art. 9) Modifiche dopo la partenza

L.organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire per qualsiasi ragione tranne un fatto proprio del contraente una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall.organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie e giustificate ragioni, l.organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo risarcirà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 10) Sostituzioni

Il cliente può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l.organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all.organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che verrà quantificata all.atto della comunicazione della cessione;in particolare qualora il cambiamento di nome nella prenotazione abbia effetto di aumenti sulle tariffe di trasporto aeree, maritime ect. Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli impegni di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 11) Obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall.itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all.osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli dall.organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all.organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l.esercizio del diritto di surroga di quest.ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l.organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all.organizzatore, all.atto della prenotazione, quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l.attuazione.

Art. 12) Classificazione alberghiera

La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall.organizzazione in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

Art. 13) Regime di responsabilità

L.organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell.inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, solo che le stesse vengano effettuate da lui personalmente , a meno che provi che l.evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative automaticamente assunte da quest.ultimo nel corso dell.esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L.organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l.inadempimento da parte del venditore degli obblighi a carico di quest.ultimo. L.organizzatore Le Reve House Adventure agendo come tale si prendera.professionalmente e diligentemente cura delle prestazioni fornite dai terzi operatori durante l.espletamento dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Esso pero. non e. responsabile per eventuali danni materiali , danni ai bagagli o la perdita degli stessi, danni fisici alle persone, o decessi conseguenti dall.utilizzo di tali servizi, dato il fatto che molti di questi servizi sono caratterizzati da attivita. cosidette Outdoor e che possono prevedere l.uso di Jep, 4X4, Van, barche, idrovolanti, elicotteri , rafter , gommoni e tutti quei mezzi utilizzati nelle suddette attivita.. E anche altresi sottolineato che I servizi outdoor contenuti nei pacchetti essendo attivita. che coinvolgono, stagionalita, ritmi naturali e biologici sia degli ambienti che delle creature animali abitanti negli stessi , individuate appunto come variabili naturali, non possono essere evidentemente sotto il diretto controllo dell.organizzatore ne dell.operatore dei servizi e che quindi la fattibilita. di attivita. come escursioni, pesca, osservazione animale e ambientale, trekking, kayak e quant.altro individuabile come attivita. escursionistica e Outdoor e. decisamente dipendente dalle suddette variabili naturali.

Art. 14) Limiti del risarcimento

Il risarcimento dovuto dall.organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all.Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell.organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l.importo di “5.000 Franchi oro germinale per qualsiasi altro danno” previsto dall.art. 13 n°2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell.evento dannoso.

Art. 15) Obbligo di assistenza

L.organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

Art. 16) Reclami e denunce

Il consumatore a pena di decadenza ai sensi dell.art. 19 n.2 d.lgs 111/95, deve denunciare per iscritto mediante l’invio di una raccomandata, sotto forma di reclamo, all.organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all.atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro in Italia. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l.organizzatore deve prestare al consumatore l.assistenza richiesta dal precedente art. 15 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l.organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del consumatore.

Art. 17) Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio

Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare presso gli uffici dell.organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall.annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli.

Art. 18) Foro Competente
Per eventuali contestazioni e controversie sarà competente il Foro ed il Tribunale della sede dove l’agente è locato, ossia la suprema Corte di Vancouver.